Per tale ragione il legislatore ha previsto in riferimento alla prostituzione minorile, nei commi secondo e terzo della citata disposizione, la punibilità del «cliente» per la quale è sufficiente che il minore abbia ricevuto denaro od altra utilità economica in cambio di prestazioni di tipo sessuale. (Nel caso di https://travisknnkk.dbblog.net/1886653/top-latest-five-avvocato-reato-sfruttamento-della-prostituzione-avvocato-penalista-studio-legale-diritto-penale-urban-news